ASSEGNO DI GARANZIA: L'AMMINISTRAZIONE PRESENTA IL CONTO. MA DA QUANDO PARTE IL CALCOLO PER LA PRESCRIZIONE?

Comunicato n. 22/19

Nazionale -

Nei giorni scorsi l’Area gestione economica ha inviato una mail ai lavoratori transitati all’INPS in mobilità a cui era stata sospesa la procedura di riassorbimento degli effetti economici del CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007.

Abbiamo cercato di approfondire gli aspetti legislativi legati alla prescrizione,  verificando che per tali emolumenti la prescrizione è decennale e parte dall’erogazione delle somme da recuperare. Per quanto riguarda il riferimento alla prescrizione, la sentenza n. 4989 del 20/09/2012 del Consiglio di Stato indica in dieci anni quella collegata alle somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente, come nel presente caso, con riferimento all’art. 2946 c.c., mentre per calcolare i dieci anni si deve partire dal giorno in cui sono state materialmente percepite le somme oggetto del recupero (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 24 aprile 1993, n. 294; Corte dei conti, sez. giur. Veneto, 19 novembre 2009, n. 782).

In conseguenza delle suddette considerazioni, a nostro parere l’amministrazione può chiedere la restituzione delle sole somme erogate nel mese di febbraio 2009, poiché i riferimenti normativi intendono come punto di partenza per il calcolo della prescrizione decennale il giorno in cui il lavoratore ha materialmente percepito le somme oggetto del recupero, in questo caso il 27 febbraio 2009. Ne consegue che nulla può essere chiesto per i periodi precedenti.

Al fine di verificare l’esattezza del nostro ragionamento abbiamo chiesto all’amministrazione di sospendere l’azione di recupero e di convocare al più presto una riunione nella quale chiarire gli aspetti controversi di tale questione.

 USB Pubblico Impiego INPS   

 

Segue il testo della lettera inviata all’amministrazione.  


  

Al Direttore generale

Dott.ssa Gabriella Di Michele

Al Direttore centrale Risorse Umane

Dott. Giovanni Di Monde

e, p.c.  Al Dirigente l’Ufficio Relazioni Sindacali

Dott. Aldo Falzone

 

 

Oggetto: Recupero somme assegno di garanzia sospeso (OP56).

 

Con riferimento alle note inviate dall’Area gestione economica per il recupero delle quote a titolo di assegno di garanzia del personale transitato in mobilità prima dell’accordo sindacale dell’11 ottobre 2007, accordo che ha sospeso per un anno il riassorbimento degli effetti economici del biennio contrattuale 2006-2007, si riportano le seguenti considerazioni.

La prescrizione di somme ricevute indebitamente è sicuramente decennale e su questo c’è una giurisprudenza consolidata con sentenze anche del Consiglio di Stato. Per quanto riguarda il termine dal quale calcolare i dieci anni per la prescrizione, in modo altrettanto chiaro la giurisprudenza lo individua nel giorno in cui è stata materialmente percepita la somma ritenuta indebita. Nel caso di specie si deve, quindi, far riferimento al 27 febbraio 2009, recuperando le sole somme erogate in quel mese, mentre risultano ormai prescritti gli importi erogati in precedenza.

Per valutare l’esattezza giuridica del ragionamento che si pone all’attenzione di codesta amministrazione, si chiede di sospendere gli effetti della mail inviata dall’Area gestione economica e di convocare al più presto un incontro nel quale esaminare a fondo la vicenda.

In attesa di sollecito riscontro, si inviano cordiali saluti.

Roma, 26 febbraio 2019        

         p. USB Pubblico Impiego INPS

Luigi Romagnoli